Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2008, fermo restando quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

          a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

          b) finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;

          c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.

      2. Una quota pari allo 0,5 per cento dal totale determinato dalle scelte dei contribuenti effettuate ai sensi del comma 1 è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 riconosciute come parti sociali.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1.